professionista deve eseguire la prestazione con la
diligenza del buon padre di famiglia
Cass. n. 5928 23.4.2002
Il professionista, nella prestazione dell'attivitā professionale, sia
questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di risultato o di
mezzi, č obbligato, a norma dell'art. 1176, c.c., ad usare la diligenza del
buon padre di famiglia.
La violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale, del
quale il professionista č chiamato a rispondere anche per la colpa lieve (salvo
che nel caso in cui, a norma dell'art. 2236, c.c., la prestazione dedotta in
contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltā).
Ne consegue, in applicazione del principio di cui all'art. 1460, c.c.,
la perdita del diritto al compenso.
Nella specie, la sentenza, confermata, aveva accertato la
responsabilitā professionale di un difensore nella gestione di una causa di
opposizione a decreto ingiuntivo, per avere omesso di indicare la data
dell'udienza di comparizione nella copia notificata dell'atto di opposizione e
per avere omesso di citare un teste in una prova delegata, e aveva
conseguentemente escluso che al professionista spettasse il compenso per la propria
prestazione professionale.